FAQ – Che cos’è l’IVA? L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un’imposta indiretta applicata in fase di produzione e scambio di un bene o di un servizio. Come calcolare l’IVA? Per calcolare la percentuale d’imposta occorre moltiplicare il prezzo netto imponibile per l’aliquota IVA e dividere il risultato ottenuto per 100.
Come si calcola l’IVA esempio?
Come si calcola l’IVA – Effettuare il calcolo dell’IVA può essere utile per conoscere l’importo esatto di questa tassa su un determinato bene. La formula per il calcolo del prezzo dell’IVA a partire dal prezzo lordo è: IVA = (prezzo netto imponibile * aliquota IVA) / 100,
Ad esempio, per aliquota standard al 22% e un prezzo dell’articolo di 100 euro: (100×22) : 100 = 22 euro. Per il calcolo del prezzo a netto di IVA, sarà sufficiente sottrarre dal prezzo lordo (ad esempio 100) l’IVA (22 euro in questo caso). Per ricavare il prezzo lordo a partire da IVA e prezzo netto, basterà fare l’operazione inversa, ovvero la somma dei due valori.
Es: 22+88=100. Esistono, comunque, diversi calcolatori di IVA online in grado di agevolarti in queste operazioni.
Come si calcola l’IVA al 10%?
Come calcolare e scorporare IVA al 10% L’imposta sul valore aggiunto conosciuta con l’acronimo di IVA, é la spina nel fianco degli imprenditori e dei consumatori, visto che alla fine dei conti grava proprio sul consumatore finale e l’imprenditore dovrebbe essere il sostituto d’imposta.
A quanto ammonta l’IVA su un determinato bene: come calcolare l’IVA al 10% ? Oppure come scorporarla? In Italia infatti sono in vigore tre percentuali di IVA: al 21% l’aliquota ordinaria, al 10% l’aliquota che si applica per i servizi turistici e in certuni casi recupero edilizio e ristrutturazione, al 4% per le vendite di abitazioni prima casa o su beni di prima necessità come il pane, la pasta, l’editoria.
Nella guida di oggi vediamo come calcolare l’IVA al 10%. Tutto quello che ci serve é una calcolatrice semplice: come questa nell’immagine. 1) COME CALCOLARE L’IVA AL 10%, Ecco la formula e un relativo esempio: Un bene ha un costo pari a 1240 euro. A questo dobbiamo applicare l’IVA al 10%. La formula é questa:
COSTO/100X10= IVA al 10% quindi nel nostro esempio 1240/100×10= 124 euro é l’IVA al 10%.Se quindi vogliamo sapere il prezzo finale comprensivo di IVA ci basta sommare: 1240+124=1364.2) COME SCORPORARE L’IVA al 10%, Ecco la formula e relativo esempio:
Un bene ha un prezzo finale di 2369 euro. Di questi 2369 quanto é di IVA? Impostiamo questa proporzione: PREZZO COMPRENSIVO DI IVA: x=110: 100 quindi nel nostro esempio la formula é questa: prezzo compr. di IVAx100:110 ovvero 2369X100:110= 2153,63 euro è la BASE IMPONIBILE su cui è stata calcolata l’IVA, quindi il prezzo senza IVA.
Quanto è l’IVA di una fattura?
Aliquote Iva – In Italia l’aliquota ordinaria Iva è del 22%, Sono previste, inoltre, delle aliquote ridotte per specifici beni e servizi:
4%, per esempio per alimentari, bevande e prodotti agricoli 5%, per esempio per alcuni alimenti 10%, per esempio per la fornitura di energia elettrica e del gas per usi domestici, i medicinali, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per specifici beni e servizi.
L’elenco completo dei beni a cui si applicano aliquote ridotte è contenuto nella tabella A parte II, parte II-bis e parte III del DPR n.633/1972,
Qual è la base imponibile?
La base imponibile è l’importo su cui vengono calcolate le imposte. Prova SumUp Fatture gratis e calcola la base imponibile delle fatture in automatico. La base imponibile è l’ammontare su cui si calcola l’imposta in base all’aliquota applicata.
Come si scorpora l’IVA al 22 esempio?
Formula scorporo IVA –
- Qual è dunque la corretta formula per effettuare questo calcolo?
- Per calcolare lo scorporo dell’IVA:
- 100 : (100 + Aliquota IVA) = Importo senza IVA : (Importo senza IVA + Valore IVA)
- Calcolare lo scorporo dell’IVA è fondamentale per determinare l’imponibile IVA e l’IVA quando si conosce solo l’importo al lordo di IVA (il prezzo finale pagato dal cliente).
- Le formule che si possono utilizzare sono:
- Imponibile IVA = Prezzo lordo IVA / 1,22 nel caso di aliquota al 22% (si può utilizzare invece come divisore 1,04 per l’aliquota al 4% e 1,10 per l’aliquota al 10%)
- IVA = Prezzo lordo IVA – Imponibile IVA (valore determinato con la formula precedente)
Le operazioni di adempimenti dell’IVA possono risultare può essere un’operazione estremamente complessa, per questo i molti scelgono di affidarsi a un professionista o a un software che semplifichi le operazioni e consenta di velocizzare i tempi ed evitare errori.
Come si calcola l’IVA al 23 per cento?
Formule per il calcolo percentuale dell’IVA La formula per calcolare la percentuale d’imposta è IVA = (prezzo netto imponibile * aliquota IVA) / 100.
Come si calcola l’IVA al 4%?
Leggi l’articolo o risolvi ogni dubbio con una consulenza su misura per te, gratis e senza impegno. Compila qui per riceverla. Questa è una guida verificata Per calcolare l’IVA al 4% devi moltiplicare il tuo compenso netto per 0,04. Facendo questo calcolo trovi l’importo da inserire in fattura in aggiunta al tuo compenso, dovrai incassare l’IVA pagata dal tuo cliente e dovrai versarla allo stato con la tua dichiarazione periodica.
pane pasta latte fresco frutta fresca verdura fresca, cotta o surgelata
Hanno l’IVA al 4% anche i libri, i prodotti musicali come i CD o il download digitale e i giornali. La motivazione in questo caso è quella di agevolare l’informazione e l’istruzione delle persone. Inoltre, hanno diritto all’applicazione dell’IVA al 4% le persone con disabilità per l’acquisto di prodotti che consentono al soggetto con disabilità di muoversi all’interno della propria casa e di spostarsi all’esterno e che permettono di migliorare la qualità della vita, anche se si tratta di prodotti che normalmente avrebbero l’IVA con una percentuale più alta.
5%: si applica a
alcuni alimenti ed erbe aromatiche sia fresche che in vaso: prodotti per l’igiene femminile che siano compostabili o riutilizzabili, come ad esempio la coppetta mestruale servizi di trasporto pubblico urbano sull’acqua, ad esempio il vaporetto di Venezia.
10%: è legata a quei prodotti e servizi che sono importanti per la vita delle persone e, con un’aliquota ridotta rispetto a quella regolare, lo stato li rende più accessibili. Si applica a esempio a:
contratti di fornitura di gas ed energia elettrica per le abitazioni prodotti monouso per l’igiene femminile interventi di ristrutturazione degli immobili farmaci da banco alcuni alimenti e bevande
22%: è la percentuale regolare dell’imposta, ovvero quella che viene applicata regolarmente a tutti quei prodotti o servizi che non rientrano nelle categorie particolari elencate sopra.
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Come spiegare l’IVA in modo semplice?
L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un’imposta indiretta che riguarda il valore aggiunto della produzione e lo scambio di beni o servizi. Il sistema di detrazione IVA funziona in modo che l’ammontare sia pari al valore dell’IVA sulle vendite meno l’IVA sugli acquisti.
Quali sono le percentuali dell’IVA?
Conclusioni – Indipendentemente dal regime ordinario o ridotto delle aliquote, la normativa prevede la dichiarazione IVA e la detrazione IVA da parte dei soggetti coinvolti. Si tratta di procedure contabili e fiscali complesse quanto quelle di gestione che riguardano l’amministrazione aziendale delle imprese in senso stretto.
Procedure che sul versante puramente gestionale dei costi, soprattutto legati ai dipendenti, hanno già trovato un alleato intelligente nelle nuove soluzioni digitali Mooncard : il modo migliore per ottimizzare la gestione aziendale, ridurre i tempi, le spese, l’archiviazione e la dematerializzazione dei processi.
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La normativa italiana in materia prevede aliquote IVA proporzionali, ordinarie e ridotte disciplinate dalle tabelle previste dal DPR n.633/1972. L’imposta sul valore aggiunto ordinaria che si applica su beni e servizi è del 22% mentre le aliquote IVA ridotte sono del 4%, del 5% e del 10%. Esistono operazioni d’impresa o attività lavorative esenti dall’applicazione delle aliquote. Fra queste rientrano le attività soggette a partita IVA in regime forfettario.
Semplificare il recupero dell’IVA Valerio Gay Valerio Gay ha acquisito un’ampia esperienza presso Weekendesk e Qonto. Attualmente Team Lead Account Manager per l’Italia a Mooncard, supporta i clienti nell’utilizzo della soluzione e facilita l’integrazione delle note spese all’interno contabilità aziendale.
Come si fa a togliere l’IVA da un prezzo?
Come si calcola lo scorporo dell’IVA – Mediante lo scorporo dell’IVA si passa dalla cifra al lordo dell’IVA alla cifra netta. Si divide, cioè, il valore netto di un beno o un servizio, chiamata anche base imponibile, dall’IVA, l’Imposta sul Valore Aggiunto che grava sul fruitore finale e che viene versata da chi incassa la cifra finale al fisco.
- Sarebbe errato togliere dalla cifra lorda la percentuate corrispondente allo scaglione di IVA corrispondente a quella del bene o del servizio di cui si vuole calcolare l’ importo al netto dell’IVA,
- Questa metodolgia porta a un risultato SBAGLIATO! Per calcolare il prezzo senza IVA bisogna prendere il prezzo con l’IVA, moltiplicarlo per 100 e dividerlo per 100 + lo scaglione dell’IVA.
Ad esempio se ho un prezzo finito di un bene soggetto a IVA del 22% pari a 366 e voglio trovare il prezzo senza IVA dovrò moltiplicare 366 * 100 e dividere il risultato per 122. L’operazione porta a un prezzo senza IVA di 300. La prova per controllare se tutti i passaggi sono corretti è di aggiungere il 22% a 300.
Visto che l’IVA è pari a 66 il risultato della cifra con IVA è 366, la somma da cui siamo partiti in precedenza. Per chi non si ricordasse questa semplicissima operazione meglio impostare il calcolo in termini di proporzione. Va tenuto sempre presente che il rapporto tra prezzo senza IVA e prezzo con IVA è uguale al rapporto tra 100 e 100 + IVA.
In altri termini:
Prezzo senza IVA : prezzo con IVA = 100 : (100 + IVA)
Nell’esempio di cui sopra: Che si risolve con la formula (366 * 100)/122 -> 300
Quando IVA al 10% e quando al 22?
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria –
- Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%,
- Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
- Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni « di valore significativo », l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
- In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
ESEMPIO a) costo totale dell’intervento: 10.000 euro b) costo per la prestazione lavorativa (manodopera): 4.000 euro c) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari): 6.000 euro L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi (a – c = 10.000 – 6.000 = 4.000 ).
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetteria da bagni
- impianti di sicurezza.
La legge di bilancio 2018 fornisce un’interpretazione della norma che prevede l’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (si pensi, per esempio, alle tapparelle e ai materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso).
- Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità.
- La stessa legge di bilancio ha previsto, inoltre, che la fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei « beni significativi » forniti con lo stesso intervento.
- QUANDO NON SPETTA L’AGEVOLAZIONE
- Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Quando si applica l’IVA al 22 %?
Acquisto dei materiali necessari per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria –
- Quando il committente dei lavori acquista per conto proprio beni o materiali necessari per eseguire lavori di ristrutturazione edilizia, deve pagare l’ aliquota IVA al 22%,
- Acquisto di materie prime e semilavorati per lavori di ristrutturazione per restauro e risanamento conservativo
- Non è prevista l’applicazione della riduzione IVA per l’acquisto di mattoni, maioliche, piastrelle, chiodi, tondini di ferro, calce, gesso, cemento né quando ad effettuare la transazione è il committente né quando è la ditta esecutrice dei lavori,
- Parcelle e prestazioni di professionisti
Il regime di agevolazione IVA non prevede alcuna riduzione nelle fatture relative a di alcun tipo. Quindi architetti, geometri, ingegneri e consulenti presenteranno delle parcelle tassate con l’ IVA al 22%,
Come si fa il calcolo della fattura?
Calcolo della base imponibile – Il totale della fattura si calcola partendo dall’importo della merce, L’importo della merce sarà dato dal prezzo unitario per la quantità acquistata. Ad esempio, se acquistiamo un tavolo a €500, l’importo della merce sarà €500, perché è dato dal prodotto tra 1 (che è la quantità) e 500 (che è il prezzo unitario).
Successivamente, potremmo trovare uno sconto incondizionato, cioè uno sconto la cui concessione non dipende dal verificarsi di una particolare condizione o evento (ad esempio il pagamento immediato, il pagamento anticipato). Consiste in una riduzione percentuale del prezzo, Lo sconto incondizionato, ad esempio del 10%, su cosa si calcola? Si calcola sull’importo della merce.
Tornando all’esempio di prima, abbiamo acquistato un tavolo a €500 e viene applicato uno sconto incondizionato del 10%. Quindi, si calcolerà il 10% di €500, cioè €50. Lo sconto è l’unico elemento della fattura che dobbiamo sottrarre. La differenza tra l’importo della merce e l’eventuale sconto incondizionato concesso dal venditore, dà origine a quello che è l’importo netto delle merci.
Diversamente dagli sconti incondizionati, gli sconti condizionati, sono soggetti a determinate condizioni e vengono concessi solamente se queste condizioni si verificano. Questi sconti, inoltre, non concorrono al calcolo della base imponibile IVA, Prima di arrivare a determinare la base imponibile IVA, cioè l’importo su cui calcolare la corrispondente aliquota IVA (che potrebbe essere quella ultra ridotta al 4%, oppure quella al 10% o, infine, l’aliquota ordinaria al 22%) potrebbe capitare che nella fattura ci siano tutta una serie di altri elementi che rientrano nella base imponibile IVA.
Quali potrebbero essere questi elementi? Iniziamo dal primo, rappresentato dalle cosiddette spese non documentate (chiamate anche spese a forfait). In sostanza, queste spese non documentate sono delle spese che il venditore addebita nella fattura, quali servizi accessori che si aggiungono alla vendita della merce.
Ad esempio, le spese di trasporto effettuate con i mezzi del venditore, il montaggio, l’installazione, il collaudo, e, in generale, tutti i servizi effettuati a cura del venditore, che quindi vengono addebitati in fattura. Essi, piuttosto che essere fatturati a parte rientrano quindi nella base imponibile IVA.
Potrebbero rientrare, ad esempio, anche le spese di etichettatura. Un’altra voce che potrebbe rientrare nella base imponibile IVA sono gli imballaggi a perdere. Sommando all’importo delle merci al netto degli sconti le spese non documentate e gli imballaggi a perdere, otteniamo la base imponibile IVA.
Quanto è l’IVA su 1.000 euro?
Dott. Giuseppe Marino – specialista in ricorsi tributari – www.studiomarino.com Copyright Riproduzione riservata 081/5706339 081/0060351 Consulenza Gratuita ( solo per e-mail o via fax ) Orari d’ufficio 9.30-12.30 e 15.30 – 18.30 La consulenza gratuita e’ ammessa via e-mail o via fax,viene fornita a campione non e’ garantita la risposta a tutti, EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA – VISITA IL NUOVO SITO WWW.DIFESATRIBUTARIA.IT RICCO DI SENTENZE AGGIORNATE FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE IVA – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – ALIQUOTE IVA Ultimo aggiornamento 13/02/2015 SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI Per un parere via fax compilare il modulo e allegare copia dell’accertamento e inviarlo allo 081/0060351 EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA I.V.A. Che cos’ l’Iva l’imposta sul valore aggiunto (introdotta dal Dpr 633/73), che funziona con un sistema di detrazione imposta da imposta, ossia iva vendite meno iva acquisti, perch si chiama imposta sul valore aggiunto? un esempio chiarir facilmente il concetto acquisto a 1000 euro e vendo a 2000, il valore aggiunto 1000 quindi pago iva al 22% su 1000 ossia 200, che con il sistema detrazione imposta da imposta raggiunge lo stesso risultato iva su vendite 400 (22% di 2000) iva su acquisti 200 (22% su 1000) iva da pagare 400-200=200 che corrisponde all’iva sul valore aggiunto, ricordatevi sempre che l’Iva non un costo per l’imprenditore, ma costituisce credito su acquisti e debito su vendite, salvo non sia indetraibile in questo caso diventa costo.
L’IVA PASSA DAL 19% AL 20% | DAL 01/10/1997 |
L’IVA PASSA DAL 20 AL 21% | DAL 17/09/2011 |
L’IVA PASSA DAL 21 AL 22% | DAL 01/10/2013 |
Da quando l’Iva al 22%? facciamo una breve cronistoria degli aumenti A decorrere dal 01/10/1997, l’aliquota Iva del 19 % passa al 20 % viene soppressa quella del 16% (articolo 1, comma 5 del Dl 328/97 ) Con decorrenza 1 ottobre 1997 (sostituiscono 4% – 10% – 16% – 19%) DL.328 del 29/9/97 A decorrere dal 17/09/2011, l’aliquota Iva del 20% passa al 21% (D.L.n.138/2011 Manovra bis, con le modifiche apportate dalla legge di conversione n.148/2011 ) A decorrere dal 01/10/2013, l’aliquota Iva del 21% passa al 22% (articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n.98) Le aliquote IVA attualmente in vigore 4% – 10% – 22% prodotti al 4% prodotti al 10% operazioni esenti operazioni escluse art.15 Attenzione : L’iva per disposizione della Comunit europea, va sempre pagata per intero e non pu essere oggetto di condono, riduzione nel concordato preventivo, etc.
L’imposta sul valore aggiunto e’ stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.P.R.n.633/72, tale nuova imposta sostitui’ l’Ige (imposta generale sulle entrate) applicata dall’ordinamento previgente. L’iva un imposta indiretta, con un sistema di detrazione imposta da imposta. In Pratica l’va da versare e’ data da iva vendite meno iva acquisti, l’iva versata corrisponder all’aliquota applicata sul valor aggiunto.
Principio generale: Se l’iva non si e’ pagata a monte non si applica nemmeno sulla cessione. Dal 2015 le aziende che lavorano per lo stato oltre alla fatturazione elettronica dovranno applicare lo split payment, sistema che consente allo Stato di trattenere direttamente l’iva vendite e versarla,s enza compensarla con gli acquisti.
Ai sensi dell’art.5, paragrafo 6, della VI Direttiva 17 maggio 1977, n.77/388/CEE : » assimilato a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all’uso del suo personale o lo trasferisce a titolo gratuito o, pi generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell’imposta sul valore aggiunto,
il legislatore comunitario al fine di evitare che i beni pervengano al consumo detassati dispone l’assoggettamento all’imposta del relativo autoconsumo esterno, ma ci solo nel caso in cui l’imposta relativa ai beni stessi abbia formato oggetto di detrazione totale o parziale al momento dell’acquisto ».
Tale disposizione impedisce che un soggetto passivo che ha potuto detrarre l’Iva sull’acquisto di un bene destinato alla sua impresa sfugga al pagamento dell’Iva quando preleva il bene stesso dal patrimonio della sua impresa per fini privati e goda cos di indebiti vantaggi rispetto al consumatore comune che acquista il bene pagando l’Iva ».
I Giudici comunitari hanno illustrato la ratio della norma sopra descritta: Garantire parit di trattamento tra il soggetto passivo che prelevi un bene dalla sua impresa e un consumatore comune, per cui e’ normale che se l’impresa si acquista senza detrarre iva cede senza assoggettare a iva, tale interpretazione avvalorata anche dall’art.2 del D.p.r.633/72 l’art.2, comma 2, n.5), del D.P.R.n.633/1972, esclude l’imponibilit della destinazione dei beni « .
All’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalit estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, » nell’ipotesi in cui non sia stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’art.19 del D.P.R.n.633/1972.
Per cui se Io soggetto iva, acquisto un bene da un privato e lo cedo, lo vendo senza iva, se acquisto un bne con iva indetraibile lo vendo sempre senza iva. La dicitura da usare sar Non imponibile art.2, comma 2, n.5), del D.P.R.n.633/1972 OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Non sono soggette ad iva VENDITE: NON IMPONIBILE ART.8 DPR.633/72 – ART.42 DL.331/93 ACQUISTI: NON IMPONIBILE ART.8 DPR.633/72 – ART.41 DL.331/93 OPERAZIONI SANITARIE ESENTI ART.10 DPR.633/72 – BOLLO SUGLI IMPORTI SUPERIORI A LIRE 150.000 – PARI AD 77,47 EX.L.405/90 ALIQUOTA AGEVOLATA SUI MATERIALI TIPOGRAFICI PER LE CAMPAGNE ELETTORALI ART.18 LEGGE 515/93 – ALIQUOTA 4% AGEVOLATA PER LE CAMPAGNE ELETTORALI PER LA CAMERA ED IL SENATO.
ART.19 LEGGE 515/93 – ALIQUOTA 4% AGEVOLATA PER LE CAMPAGNE ELETTORALI PER COMUNE, PROVINCIA, REGIONE E PARLAMENTO EUROPEO RIMBORSO SPESE IL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE SONO NON IMPONIBILI IVA EX ART.15 DEL DPR.633/72 VERSAMENTI Per le liquidazioni trimestrali entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di competenza con eccezione dell’ultimo trimestre, che si versa il 16 marzo.
I trimestre – Gen-Feb-Mar – versamento 16 maggio II trimestre – Apr-Mag-Giu – versamento 16 Agosto III Trimestre – Lug-Ago-Set – versamento 16 Novembre IV Trimestre – Ott-Nov-Dic – versamento 16 Marzo Sull’iva da versare bisogna aggiungere gli interessi dell’1% Art.11 D.P.R.7 dicembre 2001, n.435, lo stesso articolo stabilisce che l’iva va versata il giorno 16 del secondo mese successivo e che il versamento minimo deve superare le 50.000 lire 25,82 se non supera il limite il versamento va riportato al periodo successivo.
Per le liquidazioni mensili, I’iva va versata il 16 del mese successivo e non si applicano gli interessi dell’1%, il versamento minimo deve superare le 50.000 lire 25,82 se non supera il limite il versamento va riportato al periodo successivo Per i limiti trimestrali e mensili accedere a : Regimi iva Per i codici tributo per il modello F24 accedere a: Codici tributo Se si deve versare l’Iva in ritardo consultare la sezione: Ravvedimento operoso INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE ATTIVITA’ IVA CHIUNQUE INIZIA UN’ATTIVITA’ AUTONOMA HA L’OBBLIGO DI COMUNICARLO ENTRO 30 GG AL COMPETENTE UFF.
DELL’ENTRATE COMPETENTE, LO STESSO VALE PER LE VARIAZIONI E PER LE CESSAZIONI. NON SI APPLICANO SANZIONI SE L’ADEMPIMENTO AVVIENE ENTRO 90 GG (RAVVEDIMENTO OPEROSO) I nuovi modelli potranno essere utilizzati soltanto a partire dal 1 gennaio 2003: Modello AA7/8 – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attivit, variazione dati o cessazione di attivit per soggetti diversi dalle persone fisiche Modello AA9/8 – Dichiarazione di inizio attivit, variazione dati o cessazione di attivit per imprese individuali e lavoratori autonomi Copyright Riproduzione riservata
Quando si applica l’IVA al 20 %?
AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% ENTRATA IN VIGORE DAL 17 SETTEMBRE 2011 DL 13.8.2011 n.138 convertito nella L.14.9.2011 n.148 – Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% – Decorrenza dal 17.9.2011 INDICE 1 Premessa,2 Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%,2.1 Momento di effettuazione dell’operazione e decorrenza dell’aliquota del 21%,2.2 Fatturazione differita per le cessioni di beni,2.3 Anticipazione del momento impositivo,2.4 Note di variazione,3 Modalità di scorporo dell’IVA per i commercianti al minuto e soggetti equiparati,4 Operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici,1 premessa Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un comunicato stampa del 15.9.2011, ha reso noto che la L.14.9.2011 n.148, di conversione del DL 13.8.2011 n.138 (c.d.
« manovra di Ferragosto »), sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16.9.2011. Di conseguenza, dal 17.9.2011 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dellaL.148/2011) entreranno in vigore le modifiche apportate in sede di conversione del citato DL 138/2011, comprese quelle riguardanti la nuova aliquota IVA ordinaria.
In particolare, a decorrere dalle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che saranno effettuate a partire dal 17.9.2011, è stato previsto che:
- l’aliquota IVA ordinaria, attualmente pari al 20%, è innalzata al 21%;
- i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati (di cui all’art.22 del DPR 633/72), per calcolare l’IVA da versare in liquidazione periodica o annuale, devono applicare il « metodo matematico », senza più avere la possibilità di adottare, in via alternativa, il « metodo percentuale » di scorporo.
Inoltre, per le operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, per le quali l’IVA risulta esigibile alla data del pagamento del corrispettivo, si applica l’aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la relativa fattura è stata emessa e registrata prima del 17.9.2011 (data di entrata in vigore della suddetta L.148/2011).2 aumento dell’aliquota iva ordinaria dal 20% al 21% A seguito della modifica apportata all’art.16 co.1 del DPR 633/72, l’aliquota IVA ordinaria passa dal 20% al 21%, mentre restano invariate le aliquote ridotte, attualmente pari al 4% e al 10%, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III, allegata al DPR 633/72.
- 2.1 momento di effettuazione dell’operazione e decorrenza dell’aliquota del 21%
- La misura dell’aliquota ordinaria da applicare (20% o 21%) va individuata in base al momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA, che risulta differenziato a seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi.
- In via generale:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
Pertanto:
- le operazioni effettuate prima del 17.9.2011 restano soggette alla vecchia aliquota del 20% ;
- le operazioni effettuate a partire dal 17.9.2011 sono soggette alla nuova aliquota del 21%,
2.2 fatturazione differita per le cessioni di beni In caso di fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni « scortati » dal documento di trasporto, il momento impositivo (e l’esigibilità dell’imposta) coincide con la data di consegna o spedizione. Pertanto:
- si applica l’aliquota ordinaria del 20%, se la consegna o spedizione dei beni è anteriore al 17.9.2011 ;
- si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17.9.2011,
Fatturazione « super-differita » La stessa regola vale per le operazioni triangolari « interne », nelle quali il soggetto intermedio può però emettere la fattura, nei confronti del proprio cliente, entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni.
In particolare, il differimento opera laddove il bene, acquistato dal soggetto intermedio per essere successivamente ceduto al proprio cliente, venga consegnato/spedito a quest’ultimo, per disposizione del soggetto intermedio, direttamente a cura del primo cedente. La fatturazione « super-differita » consente il differimento al mese successivo a quello di consegna o spedizione non solo dell’emissione della fattura, ma anche dell’esigibilità dell’imposta.
Come nel caso della fatturazione differita, il momento impositivo resta, tuttavia, invariato, per cui l’aliquota IVA ordinaria da applicare dipende dalla data di consegna o spedizione.
- 2.3 anticipazione del momento impositivo
- In deroga alla disciplina generale prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ogni qual volta venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
- Ne consegue che:
- gli acconti pagati prima del 17.9.2011 sono soggetti all’aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato a partire dal 17.9.2011, si applica l’aliquota del 21%;
- il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o spedizione del bene o alla stipula dell’atto pubblico è soggetto all’aliquota del 20% se il documento viene emesso prima del 17.9.2011.
2.4 note di variazione Le note di credito emesse dopo l’innalzamento dell’aliquota ordinaria al 21% devono riportare l’aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria, è stata emessa prima del 17.9.2011.
Nell’ipotesi in cui la fattura, per le operazioni effettuate a partire dal 17.9.2011, venga erroneamente emessa con l’aliquota del 20%, anziché con quella del 21%, è obbligatorio emettere una fattura integrativa (nota di debito) per l’imposta non addebitata. Come precisato dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 16.9.2011, è possibile regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto attraverso l’emissione di un’apposita nota di debito, senza applicazione di alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota IVA verrà comunque versata entro i termini di liquidazione periodica in cui l’imposta è diventata esigibile.
Secondo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, la regolarizzazione, se successiva ai termini di liquidazione IVA previsti per la fattura originaria, dà luogo all’applicazione:
- sia della sanzione prevista per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a IVA (dal 100% al 200% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato);
- sia, eventualmente, della sanzione prevista per la violazione di infedele dichiarazione IVA annuale (dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta).
3 modalità di scorporo dell’iva per i commercianti al minuto e soggetti equiparati Attualmente, i commercianti al minuto e i soggetti ad essi assimilati, per determinare l’IVA da versare in liquidazione periodica o annuale, possono applicare, in via alternativa:
il « metodo percentuale » di scorporo, in base al quale la base imponibile IVA si determina riducendo i corrispettivi, al lordo dell’imposta, nella misura:
- – del 3,85%, se i beni/servizi sono soggetti all’aliquota del 4%;
- – del 9,10%, se i beni/servizi sono soggetti all’aliquota del 10%;
- – del 16,65%, se i beni/servizi sono soggetti all’aliquota del 20%;
il « metodo matematico », in base al quale la base imponibile IVA si determina moltiplicando per 100 il risultato ottenuto dividendo i corrispettivi, al lordo dell’imposta, per:
- – 104, se i beni/servizi sono soggetti all’aliquota del 4%;
- – 110, se i beni/servizi sono soggetti all’aliquota del 10%;
- – 120, se i beni/servizi sono soggetti all’aliquota del 20%.
- Utilizzo obbligatorio del « metodo matematico »
Come anticipato, a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dal 17.9.2011, per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati diventa obbligatorio l’utilizzo del « metodo matematico ». In particolare, in base al riformulato art.27 co.2 del DPR 633/72, se le operazioni poste in essere sono soggette alla nuova aliquota ordinaria (21%), i corrispettivi, al lordo dell’imposta, vanno divisi per 121, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per 100; l’arrotondamento va effettuato, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.
Il « metodo matematico » consente di evitare l’inconveniente che, invece, caratterizza il « metodo percentuale » di scorporo, dato che con quest’ultimo si ottengono una base imponibile e un’imposta che, se sommate, non corrispondono al corrispettivo assunto al lordo dell’imposta.4 operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici tassativamente elencati nell’art.6 co.5 del DPR 633/72 (es.
Regioni, Province, Comuni, istituti universitari, ASL, Camere di commercio, ecc.), l’IVA risulta esigibile alla data del pagamento del corrispettivo. Tenuto conto che la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera effettuata (es.
- Consegna del bene, in caso di cessione), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare l’aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima del 17.9.2011.
- La fattura dovrà, invece, riportare l’aliquota ordinaria del 21% se viene emessa e/o registrata a partire dal 17.9.2011.
La norma, quindi, introduce una limitazione, dato che, per l’applicazione dell’aliquota del 20%, non è sufficiente che la fattura sia emessa prima del 17.9.2011, se la stessa non risulta anche registrata prima di tale data. Esigibilità differita per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti IVA L’art.7 del DL 185/2008 (conv.L.2/2009) ha generalizzato la possibilità di differire l’esigibilità, per l’Erario, dell’IVA.
- è limitato nel tempo, essendo previsto che l’imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che, prima che sia scaduto detto termine, il cessionario o committente venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive;
- si applica ai soli soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, nell’anno in corso, un volume d’affari non superiore a 200.000,00 euro.
Analogamente alla disciplina applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera effettuata (es. consegna del bene, in caso di cessione). Tenuto conto che la limitazione temporale imposta dalla L.148/2011, riguardante, allo stesso tempo, l’emissione della fattura e la sua registrazione, si riferisce espressamente alle sole operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, sembrerebbe possibile ritenere che – analogamente a quanto detto in merito alla fatturazione differita e a quella « super-differita » – il cedente/prestatore possa applicare l’aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la fattura viene emessa entro il 16.9.2011; l’annotazione del documento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi può, quindi, anche essere successiva a tale data.
alle cessioni di prodotti farmaceutici, effettuate dai farmacisti, soggette all’aliquota IVA ridotta del 10%; in particolare, si tratta:
– dei medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; – delle sostanze farmaceutiche e degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;
alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a favore dei soci, associati o partecipanti, se poste in essere dagli enti non commerciali di cui all’art.4 co.4 del DPR 633/72, alle condizioni ivi indicate.
: AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21%
Cosa si intende per IVA?
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. L’ imposta sul valore aggiunto è un’imposta indiretta su tutti i beni e servizi scambiati in Italia, introdotta per la prima volta nel 1972 e attualmente presente. L’aliquota IVA principale in Italia è pari al 22% del prezzo sulle transazioni effettuate da consumatori finali, con alcune eccezioni.
Cosa vuol dire imponibile netto?
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è l’imposta che grava sulle persone fisiche ed è disciplinata dagli artt.1-71 del TUIR. Per definire la base imponibile IRPEF, al netto della qualificazione di reddito fiscale ex art.6 TUIR, vanno distinti :
- imponibile lordo o reddito complessivo: è l’importo dal quale dovranno essere sottratte, prima di calcolare l’imposta dovuta, gli eventuali oneri deducibili (es. contributi INPS e contributi a previdenze complementari, assegno da versare al coniuge, spese mediche per disabili; contributi per collaboratori domestici, ecc.);
- imponibile netto o reddito imponibile: risultante della differenza tra imponibile lordo e deduzioni; su questo valore viene calcolata l’imposta.
All’imponibile netto vanno applicate le aliquote IRPEF, ricavando l’imposta lorda. A questa devono poi essere sottratte le detrazioni, ottenendo l’imposta netta, Esempio:
- Imponibile lordo := 100
- Deduzioni := 20
- Imponibile netto = (100 – 20) = 80
- Aliquota da applicare := 23%
- Imposta = 80 * 0,23 = 18,4
Cos’è il prezzo netto imponibile?
Leggi l’articolo o risolvi ogni dubbio con una consulenza su misura per te, gratis e senza impegno. Compila qui per riceverla. Questa è una guida verificata Un prezzo al netto di IVA è l’importo del bene o servizio a cui deve essere ancora aggiunta l’IVA e all’interno delle fatture viene chiamato imponibile IVA. Al contrario, un prezzo al lordo di IVA è comprensivo dell’imposta e corrisponde a quello che dovrà pagare il consumatore finale.
100 : 122 = X : 1.000€ prezzo al netto IVA = (1.000€ x 100) / 122 = 820€ IVA: 1.000€ – 820€ = 180€
Se hai il netto e devi calcolare prezzo al lordo IVA devi moltiplicare il prezzo di vendita per la percentuale IVA relativa a quel determinato tipo di prodotto o servizio, che può essere:
4%: per alimentari, bevande, libri, musica e giornali 5%: per alcuni strumenti sanitari, come i ventilatori polmonari 10%: per la fornitura di energia elettrica e del gas per usi domestici e i medicinali 22% per la maggior parte dei prodotti, come ad esempio vestiti, scarpe, tecnologia
In seguito devi aggiungere l’importo dell’IVA al prezzo di vendita per ottenere il totale che il tuo cliente ti dovrà pagare. Ad esempio, se il prezzo netto è di 800€ e la percentuale IVA è del 22% devi:
IVA: 800€ x 22% = 176€ importo lordo: 800€ + 176€ = 976€
Ricorda che devi versare l’IVA su tutti gli scambi di beni o servizi, eccetto quelli :
non imponibili esenti
Le operazioni non imponibili sono quelle che:
non prevedono la cessione di beni o la prestazione di servizi non sono effettuate da professionisti, artisti o imprese nell’esercizio della propria attività. Ad esempio un muratore che fa un trasloco, in quanto il trasloco non è la sua attività principale, ma un’attività occasionale si svolgono fuori dal territorio italiano
Ad esempio, le esportazioni sono operazioni non imponibili perché si svolgono fuori dall’Italia. Le operazioni esenti sono quelle escluse dal pagamento dell’IVA per ragioni tecniche o sociali, come:
prestazioni sanitarie attività culturali vendite di beni o servizi effettuate in regime forfettario o dei minimi giochi e scommesse
Puoi trovare tutte le operazioni esenti IVA sul sito dell’agenzia delle entrate, Per calcolare l’IVA nel modo corretto, il commercialista è il professionista giusto a cui rivolgerti. Puoi ricevere una consulenza fiscale gratuita e senza impegno con un esperto Fiscozen compilando il form qui sotto.
Come spiegare l’IVA in modo semplice?
L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un’imposta indiretta che riguarda il valore aggiunto della produzione e lo scambio di beni o servizi. Il sistema di detrazione IVA funziona in modo che l’ammontare sia pari al valore dell’IVA sulle vendite meno l’IVA sugli acquisti.
Quanto è l’IVA di 150 euro?
Domanda di: Boris Fabbri | Ultimo aggiornamento: 30 marzo 2023 Valutazione: 4.9/5 ( 71 voti ) S = (100 x 183) / 122= 150 euro Per ottenere l’IVA basta sottrarre al prezzo totale (183 euro) il prezzo IVA esclusa (150 euro) = 33 euro.